UN ATTEGGIAMENTO DI CONSAPEVOLEZZA

Quando un membro della Congregazione dei Giovani aveva bisogno, non veniva aiutato in modo disordinato. La Congregazione aveva uno schema organizzato e imparziale di trattare i problemi. Nel caso in cui un ragazzo avesse fatto richiesta, questa andava al consiglio della Congregazione. Altrimenti, gli altri congregazionisti dovevano essere consapevoli dei bisogni degli altri e intervenire in maniera appropriata.

Art. 11. Quando un congregazionista sarà in condizione di avere bisogno della Congregazione, esporrà la sua situazione al Prefetto o al Direttore che riunirà il Consiglio per informarlo e provvedere senza ritardo.
Art. 12. Ogni congregazionista che sia a conoscenza della miseria di uno dei suoi confratelli, dovrà avvisare il Prefetto o il Direttore che agiranno secondo l’articolo precedente, ancora prima di essere avvisati da colui che deve essere soccorso.

Tutto questo era necessario affinché venisse fatto tutto nella più completa discrezione.

Art. 17. E’ strettamente proibito far conoscere al di fuori della Congregazione ciò che lei fa per il sollievo di uno dei suoi membri.

 Statuts, Chapitre XIV,§ 1 — Envers les confrères pauvres

This entry was posted in Regola and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *